Istruzione per l'uso: l'accollo del mutuo porta in dote la detrazione

La detrazione Irpef che consente al cliente-contribuente di recuperare dall'imposta (lorda), in sede di dichiarazione dei redditi, il 19% degli interessi passivi, nonché degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati per mutui ipotecari stipulati per acquistare l'abitazione principale è sicuramente una delle agevolazioni fiscali che riscuote più interesse tra i contribuenti.

Il calcolo documenti

I casi più frequenti

La detrazione va calcolata su un importo massimo di 4mila euro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, questo limite va riferito all'ammontare complessivo sostenuto. Questo limite va ricalcolato se il mutuo eccede il costo sostenuto per acquistare l'immobile. In questo caso, infatti, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre il costo (aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto). Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere usata la formula: costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati/capitale dato in mutuo. In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi (si veda l'esempio di calcolo a lato). Sulla detrazione degli interessi passivi versati per i mutui ipotecari contratti per acquistare l'abitazione principale l'agenzia delle Entrate ha diffuso importanti chiarimenti con la circolare 20/E del 13 maggio 2011 (si veda Il Sole 24 Ore del 14 maggio).

Accollo senza modifiche

In particolare, in caso di accollo interno (quindi senza modifica del contratto di mutuo con l'ente erogante) l'acquirente ha diritto a detrarre gli interessi passivi pagati alle ordinarie condizioni di legge (proprietà dell'immobile e destinazione come abitazione principale) purché l'accollo risulti da atto pubblico (ad esempio l'atto pubblico di trasferimento dell'immobile) o da scrittura privata autenticata e purché le quietanze di pagamento delle rate di mutuo siano integrate dall'attestazione che l'intero onere è stato sostenuto dal coniuge proprietario. Questa situazione si può verificare ad esempio:

- nel caso di coniugi comproprietari di un immobile a uso abitativo per il cui acquisto avevano acceso un mutuo ipotecario cointestato, che arrivano a una separazione consensuale, omologata dal giudice, con cui si accordano, tra l'altro, a trasferire a uno dei due l'intera proprietà dell'immobile e il residuo finanziamento;

- con il trasferimento a un coniuge (ad esempio il marito), in seguito a verbale giudiziale del tribunale emesso dopo la separazione consensuale, dell'unità immobiliare e della relativa pertinenza di proprietà dell'altro coniuge (es. moglie) e del mutuo ipotecario acceso da quest'ultimo per il relativo acquisto. Questo anche se l'immobile continua a essere destinato a dimora abituale del precedente proprietario (es. moglie), fino a che non intervenga la sentenza di divorzio, e dei figli.

Mutui misti
Anche in presenza di mutui misti (acquisto dell'abitazione principale e relativa ristrutturazione), la destinazione del finanziamento può risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Decesso dell'intestatario
In caso di decesso dell'intestatario di un mutuo contratto per acquistare l'abitazione principale, gli eredi (tra cui l'altro coniuge) possono fruire della detrazione degli interessi passivi pagati anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca. L'eventuale pagamento dell'intera quota del mutuo da parte di un solo erede (ad esempio il coniuge superstite) consentirà a quest'ultimo di fruire della detrazione nella misura massima, a condizione che tra gli eredi ci sia un accordo, nella forma della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico, da cui risulti, da parte di questo erede, l'impegno ad assolvere l'intero obbligo contrattuale. Altrimenti, tutti gli eredi risultano debitori e quindi potrebbero fruire pro quota della detrazione.

Nuda proprietà
Il nudo proprietario (ad esempio un genitore) che abbia contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'intera proprietà di un immobile e che abbia concesso l'usufrutto a un altra persona (ad esempio al figlio), può esercitare la detrazione per tutti gli interessi pagati, rapportati all'intero valore dell'immobile.
Fonte Norme e tributi

Agenzia Centro Immobiliare, Via Tiberio Solis 66 - 71016 San Severo, Tel. 0882 225660 - Fax 0882 243840
@PEC Agenzia »» agenzia.centroimmobiliare@pec.it - @PEC Amm. Condomini »» centro.amministrazionecondominiale@pec.it

Agenzia Centro Immobiliare, ASSOCIATO FIAIP Agenzia Centro Immobiliare, Seguici su FACEBOOK
Creazione e Sviluppo Web by powered by dauniashop.com capitanata.biz, San Severo Stats by