Nel caso di vendita
Nel caso di vendita e successivo riacquisto entro un anno della casa comprata con le agevolazioni prima casa risulta applicabile il credito di imposta per il riacquisto della prima casa. Al momento del secondo acquisto, compete, in particolare, un credito di imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Il credito di imposta opera in caso di ricorrenza di alcune condizioni: 1) l'acquisto della nuova abitazione non di lusso deve essere effettuato entro un anno dall'alienazione della precedente abitazione (serve il rogito non basta il preliminare); 2) la precedente abitazione venduta deve essere stata acquistata con le agevolazioni prima casa (anche mediante contratto di appalto); 3) l'immobile riacquistato come prima casa deve essere adibito a propria abitazione principale. Inoltre non è più sufficiente avere o prendere residenza nel comune, ma il contribuente si dovrà trasferire esattamente nell'immobile che si va ad acquistare. Il termine per eleggerlo a propria abitazione principale è un anno dalla data del rogito. In presenza di tali requisiti il credito di imposta compete, al momento del riacquisto della prima casa, in misura pari all'imposta di registro ovvero all'Iva assolta in occasione del precedente acquisto e, comunque, non può superare l'importo dell'imposta dovuta ai fini dell'acquisto della nuova abitazione. Non è prevista tassazione sulla plusvalenza dovuta a rivendita della prima casa, tuttavia nella fattispecie, con rivendita prima dei 5 anni, si deve dimostrare che nella maggior parte del periodo di possesso, l'immobile è stato adibito ad abitazione principale del proprietario. Se questo requisito non è soddisfatto, sarà dovuta una tassazione del 20% sulla plusvalenza.