La diagnosi energetica entra nella contrattazione immobiliare

Il nuovo comma 2-ter dell'art. 6, D.Lgs. n. 192/2005 (introdotto dal D.Lgs n. 28/2011, G.U. n. 71/2011, s.o. n. 28), prevede in modo tassativo che «Nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari deve essere inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici».

La normativa prende in considerazione sia l'informazione che la consegna della documentazione tecnica; i due aspetti sono distinti e autonomi.

L'art. 9, allegato «A» al D.M. 26 giugno 2009, pur nel rispetto di una corretta informazione dell'acquirente, prevede la possibilità per il proprietario di edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1.000 mq di ottemperare agli obblighi di legge con una dichiarazione nella quale affermi che:

l'edificio è di classe energetica G;
i costi per la gestione energetica sono molto alti.

La predetta eccezione, da utilizzare solo nelle ipotesi residuali, non deve offuscare la rilevanza data dalla nuova norma alla totale consapevolezza dell'acquirente delle caratteristiche di classificazione energetica.

In Francia, dal 1° gennaio 2011, è obbligatorio indicare già sugli annunci immobiliari la classe energetica dell'unità immobiliare (Legge Grenelle 2).

È inevitabile che il mercato ne sarà influenzato con un taglio delle quotazioni immobiliari per gli alloggi con le performance peggiori.

La disciplina dettata dal D.Lgs. n. 192/2005 trova integrale applicazione nelle Regioni che non hanno legiferato in materia; nelle Regioni che invece hanno dettato norme specifiche (Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Puglia), si dovrà coordinare e integrare la normativa nazionale con quella regionale.

La diagnosi energetica (identificata come nel resto d'Europa con un simbolo che parte dalla lettera A per arrivare alla lettera G) entra così nella contrattazione immobiliare assumendo un rilievo sostanziale per una consapevole valutazione delle caratteristiche ambientali degli edifici.

Il notariato è chiamato ad applicare la detta normativa con senso etico di responsabilità e con coerenza con la propria funzione di «testimoni delle regole» in sintonia con le istanze sociali del contesto umano nel quale opera.
Fonte Norme e Tributi

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